Abuso di informazioni privilegiate ("insider trading") - La Corte di Cassazione torna sul tema della provenienza dell'informazione utilizzata
30-09-2021
La Corte di Cassazione torna sul tema dell'abuso di informazioni privilegiate, con una sentenza della Quinta sezione penale con la quale ha affermato che, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 184 del d.lgs. n. 58 del 1998, non è richiesto che l’informazione sia stata trasmessa all’agente da un terzo, né che essa abbia ad oggetto un fatto prodotto da un terzo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto penalmente rilevante il cd. “insider trading di se stesso”, in una fattispecie di “rastrellamento” dei titoli di una società per azioni operato - prima della comunicazione al mercato della decisione di procedere ad un’offerta pubblica di acquisto degli stessi titoli e abusando di tale informazione - dall’amministratore delegato e dal presidente del consiglio di amministrazione della società, ideatori del progetto di OPA, tramite una società a responsabilità limitata appartenente al medesimo gruppo ed in concorso con il suo amministratore unico).
La sentenza ripercorre il tema già espresso in precedenza dalla Suprema Corte con la nota sentenza n. 24310 del 16 ottobre 2017 della 2° Sez. Penale della Cassazione.
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