I criteri di valutazione della colpa medica dopo l'entrata in vigore del c.d. decreto Balduzzi
25-09-2021
La Corte di Cassazione torna sul tema della valutazione della colpa medica alla luce dell'entrata in vigore del c.d. decreto Balduzzi.
Pronunciando su un caso relativo ad un intervento chirurgico e alla presunta assenza di indagini strumentali preliminari, la Quarta Sezione penale della Suprema Corte ha affermato che a seguito dell'introduzione, ad opera del c.d. decreto Balduzzi, del parametro di valutazione dell'operato del sanitario costituito dalle linee-guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali, con la più incisiva conferma di tale parametro ad opera della L. n. 24 del 2017, risultano essere stati i termini del giudizio penale che oggi impongono al giudice, non solo una compiuta disamina della rilevanza penale della condotta colposa ascrivibile al sanitario alla luce di tali parametri ma, ancor prima, un'indagine che tenga conto dei medesimi parametri allorché si accerti quello che sarebbe stato il comportamento alternativo corretto che ci si doveva attendere dal professionista, in funzione dell'analisi controfattuale della riferibilità causale alla sua condotta dell'evento lesivo.
Nell'annullare senza rinvio la sentenza della Corte di appello territoriale, la Cassazione segnala che tale aveva trascurato di indicare a quali linee-guida o, in mancanza, a quali buone pratiche clinico-assistenziali si fosse ispirata la descrizione del presunto comportamento doveroso e di valutare il nesso di causa tenendo conto del comportamento salvifico indicato dai predetti parametri in relazione al concreto rischio che si sarebbe dovuto evitare, nonché in quale misura la condotta del sanitario si fosse discostata da linee-guida o da buone pratiche clinico-assistenziali, risultando così viziata da carenza di motivazione.
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