Pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento 1689/2024 sull’intelligenza artificiale (c.d. AI Act) che introduce un siatema di regole armonizzate per lo sviluppo e la commercializzazione di sistemi di intelligenza artificiale (i.a.) all'intreno dell’Unione europea.
L’obiettivo del Regolamento è quello di contemperare innovazione ecompetitività dei mercati la granzia di "un elevato livello di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza e la protezione dei diritti fondamentali, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente".
Il provvedimento adotta un approccio bastato sul rischio, distinguendo i sistemi di intelligenza artificiale in diverse categorie basate sulla tipologia di rischio per la sicurezza degli utenti e per il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini, con specifici obblighi gravanti sui fornitori e sugli utilizzatori “professionali” (c.d. deployer) per ciascuna categroia.
Nello specifico vengono previsti divieti per i c.d. rischi “inaccettabili” dei sistemi I.A., con divieto di introduzione nel mercato comune, (art. 5), ovvero la commericaizzazione di quelli c.d. ad alto rischio (artt. 6 e 7) potrà avvenire solo previo rispetto di una serie di requisiti, tra i quali l’adozione di un sistema di gestione dei rischi (art. 9), la redazione e l’aggiornamento della documentazione tecnica (art. 10), la predisposizione di misure tecniche che garantiscano, la possibilità di comprendere l’output del dispositivo (art. 13) e di supervisionarlo efficacemente (art. 14).
Invece, per i sistemi a rischio limitato sarà sufficiente il rispetto di alcuni obblighi di trasparenza.
Per il caso di mancato rispetto della disciplina stabilita dal Regolamento, l’art. 99 obbliga gli Stati membri ad introdurre sanzioni «effettive, proporzionate e dissuasive», che possono includere anche avvertimenti e misure non pecuniarie.
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