Misure cautelari personali: l'illegittima omessa acquisizione di atto difensivo da parte del tribunale del riesame determina nullità secondo la Cassazione
28-10-2022
La Cassazione affronta il problema delle conseguenze che possano derivare dal rifiuto del Tribunale del Riesame alla acquisizione di una memoria difensiva.
Secondo gli Ermelini, il rigetto immotivato dell'istanza di acquisizione di una memoria difensiva, presentata ai sensi dell'art. 121 c.p.p. o la sua omessa valutazione determinano la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c), stesso codice, poichè impediscono all'imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell'imputato stesso, oltre a configurare una violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie.
La Prima Sezione della Suprema Corte nel corpo della decisione ha richiamato il principio secondo cui detta produzione andava ritenuta senz'altro ammissibile, in ossequio anche alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. pen. sez. Unite, n. 18339 del 31/3/2004, Donelli, CED Cass. 227357), che avevano affermato come, "nel procedimento conseguente all'appello proposto dal PM contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, è legittima la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, sempre che, nell'ambito dei confini segnati dal "devolutum", quelli prodotti dal PM riguardino lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare e in ordine ad essi sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio delle parti, anche mediante la concessione di un congruo termine a difesa, e quelli prodotti dall'indagato, acquisiti anche all'esito di investigazioni difensive, siano idonei a contrastare i motivi di gravame del PM ovvero a dimostrare che non sussistono le condizioni e i presupposti di applicabilità della misura cautelare richiesta".
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