Nessun peculato per chi svolge attività senza poteri decisionali e senza margini di discrezionalità

Secondo la Corte di Cassazione, nel caso di attività caratterizzate dalla mancanza di poteri decisionali ovvero dall’assenza di qualsivoglia margine di discrezionalità è esclusa la configurabilità della posizione di incaricato di pubblico servizio (Cassazione penale, sentenza n. 1957/2023) …

Nessun peculato per chi svolge attività senza poteri decisionali e senza margini di discrezionalità

05-04-2023

Secondo la Corte di Cassazione, nel caso di attività caratterizzate dalla mancanza di poteri decisionali ovvero dall'assenza di qualsivoglia margine di discrezionalità è esclusa la configurabilità della posizione di incaricato di pubblico servizio (Cassazione penale, sentenza n. 1957/2023) .

In motivazione la Suprema Corte osserva che la qualifica di incaricato di pubblico servizio è stata convintamente negata in relazione alla posizione di quei soggetti che, privi di mansioni propriamente intellettive, nel contesto di quelle strutture siano chiamati a compiere generiche attività materiali in esecuzione di ordini di servizio ovvero di prescrizioni impartire dai superiori gerarchici.

In particolare, si è puntualizzato che non sono incaricati di pubblico servizio coloro che svolgono un'attività meramente materiale o esecutiva, che resta estranea all'attività propriamente amministrativa, qual è quella svolta dagli operatori ecologici in senso stretto: soggetti per i quali è stata significativamente esclusa la sussistenza degli estremi tanto del delitto di omissione di atti di ufficio di cui all'art. 328 c.p., quanto del reato di falso in atto pubblico in relazione alla redazione di documentazione inerente al mero rapporto contrattuale (sottoscrizione di fogli di presenza) al di fuori ovvero non connessa all'esercizio delle attribuzioni proprie dell'agente (in questo senso Sez. 5, n. 3901 del 15/12/2000, dep. 2001, Pizzimenti, Rv. 219242).

Da ciò è disceso l'annullamento della ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva parzialmente riformato l'originario provvedimento cautelare disponendo la sostituzione della applicata misura degli arresti domiciliari con quella interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio

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