Non scriminato dall'esercizio del diritto di difesa l'accesso abusivo ad un sistema informatico
27-09-2024
Il caso sottoposto all'esame della Corte di Cassazione riguardava la condotta di una donna condannata per aver abusivamente eseguito l’accesso tramite il sistema di “home banking” nel conto corrente bancario dell’ex coniuge, nei cui confronti pendeva una causa di separazione, estrapolando dallo stesso copia degli estratti conto e del dossier titoli.
Secondo la difesa della donna, tale accesso sarebbe stato giustificato – ai sensi dell'art. 51 C.P. – dalla necessità di acquisire elementi documentali in vista dell’udienza presidenziale di separazione.
La Cassazione, nel pronunciarsi sul ricorso, ha ritenuto corretto il ragionamento dei giudici di merito, specificando che la causa di giustificazione in questione non può essere valutata come una sorte di "scriminante in bianco" che consente di dare rilievo a qualunque diritto comunque esercitato.
I giudici di merito avevano infatti negato alla donna il riconoscimento della scriminante dell’esercizio di un diritto, osservando che nel giudizio civile di separazione la donna avrebbe potuto ottenere la conoscenza delle evidenze patrimoniali del marito ricorrendo alle previsioni di cui all'art. 210 c.p.c., con la conseguenza che la condotta non poteva ritenersi l'unico mezzo cui ricorrere per la propria difesa in sede civile.
Secondo la Corte, infatti, il ricorso alla commissione di "reati" come strumento per acquisire elementi da utilizzare in giudizio a propria difesa deve essere considerato come un'ipotesi limite, ammissibile solo nel caso in cui quella condotta sia l'unico mezzo per ottenere il risultato difensivo.
Non essendo compresa nel diritto di difesa la facoltà di introdursi abusivamente, sia pure a fine difensivi, nel sistema informatico altrui, non può ritenersi scriminata la condotta posta in essere dalla donna per sostenere la richiesta dell'assegno di mantenimento, per sé e per la figlia minore, poichè costei avrebbe potuto utilizzare gli strumenti che il codice di procedura civile appresta per acquisire documentazione che non sianella disponibilità della parte, tramite l'ordine dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Corte di Cassazione - sez. V penale - ud. 21 giugno 2024 (dep. 12 settembre 2024), n. 34501
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