Sezioni Unite: il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca motivato anche sul ‘periculum in mora’
14-10-2021
Secondo la Suprema Corte a Sezioni Unite, l’obbligo del giudice di motivare il sequestro a fini di confisca anche in ordine al periculum corrisponde all'ineludibile esigenza di rispetto dei criteri di proporzionalità la cui necessaria valenza, con riferimento proprio alle misure cautelari reali, e in consonanza con le affermazioni della giurisprudenza sovranazionale, la Corte di cassazione ha ritenuto di dovere a più riprese rimarcare al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata, come peraltro già affermato dalle stesse Sezioni Unite in tema di motivazione del sequestro probatorio del corpo di reato (Cass. pen., Sez. Un., 19/04/2018, Botticelli, n. 36072).
A tal proposito, le Sezioni Unire confermano la centralità del principio di proporzionalità (e residualità) delle misure cautelari (anche) reali che è costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato dall'art. 1, Prot. 1, Convenzione EDU (Corte EDU, Grande Camera, 5/1/2000, caso Beyeler c. Italia; Corte EDU, Grande Camera, 16/7/2014, caso Alisic c. Bosnia e Erzegovina), e costituisce anche uno dei principi generali del diritto dell’Unione (art. 52, § 1, CFDUE; Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 3/12/2019, C-482/17, secondo cui il principio di proporzionalità «esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell'Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli»).
Le Sezioni Unite affermano che tale motivazione non potrà che riguardare il pericolo di dispersione del bene prima della definizione del giudizio, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire impraticabile.
Non rileva la natura (obbligatoria o facoltativa) della confisca, né la funzione concretamente assolta dalla stessa (misura di sicurezza, sanzione, misura amministrativa).
La natura “obbligatoria” della confisca non rende "obbligatorio" anche il sequestro ad essa funzionale, perché, ai sensi dell’art. 321, comma 2, c.p.p., norma generale e onnicomprensiva, il giudice "può", e quindi non "deve", adottare la misura cautelare.
Quindi affermare che la motivazione del provvedimento di sequestro di cui all'art. 321, comma 2, c.p.p., dovrebbe sempre risolversi nel dare atto della confiscabilità della cosa perché già tale caratteristica sarebbe indice di pericolosità oggettiva del bene, significa, da un lato, e in correlazione con la natura "proteiforme" della confisca, trascurare la diversità sostanziale delle ipotesi per le quali il legislatore ha previsto la confisca di beni, peraltro non sempre incentrata sulla pericolosità del bene quanto, piuttosto, in numerosi casi, espressiva, semplicemente, di intento sanzionatorio (come è, ad esempio, nei casi di confisca "per equivalente”), dall'altro, pervenire ad una non consentita sovrapposizione della misura cautelare, da una parte, e di quella definitiva, dall'altra.
Il giudice, dunque, dovrà sempre indicare le ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, anche in caso di sequestro preventivo di cosa soggetta a confisca obbligatoria.
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