Il peculato d'uso secondo la Corte di Cassazione
23-11-2020
L'utilizzo del telefono cellulare di servizio da parte di terzi integra l'ipotesi di peculato d'uso ex art. 314, 2° Co., C.p.
Il caso di specie
Il caso di specie riguarda la contestazione di peculato d'uso ad un oggetto, condannato tanto in primo che in secondo grado, il quale - dirigente di un’importante azienda pubblica - aveva consentito al proprio coniuge di utilizzare il cellulare di servizio assegnato dall’azienda per un periodo di alcuni mesi mentre il coniuge si trovava all'estero, con un conseguente rilevante "conto" telefonico di lacune migliaia di euro.
Di fronte alle giustificazioni fornite dal suddetto dirigente pubblico, circa uno scambio inconsapevole di telefoni cellulari, i giudici del merito aveva ritenuto fondata la responsabilità sia la non verosimiglianza della giustificazione adotta, sia per il certo ed obiettivo dell'utilizzo del telefono da parte del coniuge che viveva stabilmente all'estero.
Nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione ricorda che l'agente non risponde di peculato, solo se agisce in buona fede, ad esempio nel caso di amministratore che si fa rimborsare spese di rappresentanza per incontri conviviali, realizzati per l'interesse dell'Ente che rappresenta, anche in assenza dei requisiti strutturali e funzionali (Cass. pen. sez. VI, 3/4/2017, n. 16529).
Tuttavia, la Corte ha precisato che le spese di rappresentanza sono solo quelle che soddisfino sia il requisito di essere destinate alla realizzazione di un fine istituzionale dell'ente che le sostiene e sia di essere funzionali a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell'ente pubblico, al fine di accrescere il prestigio della sua immagine e la diffusione delle relative attività istituzionali nell'ambito territoriale di operatività (così Cass. pen. sez. VI, 3/4/2017, n. 16529).
La decisione in esame
Cassazione penale, sezione VI, sentenza 6 ottobre 2020, n. 27742
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRICCHETTI Renato - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Anna - Consigliere -
Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere -
Dott. AMOROSO R. - rel. Consigliere -
Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedetto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.V., nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/02/2019 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Molino Pietro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla pena da rideterminarsi con l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 6;
udito l'avvocato Luciano Moneta Caglio, difensore di G.V., che ha concluso per l'accoglimento dei motivi ed in subordine per la declaratoria di prescrizione.
Svolgimento del processo
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data 18/11/2014 dal Tribunale di Roma con cui G.V. è stata condannata alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 314 c.p., comma 2, così riqualificata l'originaria imputazione, perchè in qualità di dirigente (OMISSIS), avendo la disponibilità di una utenza telefonica mobile per motivi di servizio, consentiva ad altri di farne indebito utilizzo per l'importo fatturato globale di 3.978,00 Euro dal mese di dicembre 2011 al mese di marzo del 2012.
2. Tramite il proprio difensore di fiducia, G.V. ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati.
2.1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione in ordine alla integrazione dell'elemento soggettivo del reato di peculato d'uso, per essersi la Corte di appello basata su mere presunzioni circa l'inverosimiglianza della giustificazione addotta dall'imputata di non essersi accorta dello scambio del cellulare di servizio con altro cellulare del proprio coniuge nel periodo in cui quest'ultimo risiedeva in Marocco. Si censura la illogicità delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata sebbene fosse stato dimostrato che i telefoni oggetto dello scambio erano identici e che il telefono di servizio veniva utilizzato dall'imputata solo per effettuare chiamate e non per riceverle.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione in merito alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 6 dell'integrale risarcimento del danno avendo l'imputata provveduto a rimborsare l'intero importo delle telefonate abusive alla (OMISSIS) prima del giudizio.
2.3 Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio non essendo stato applicato il minimo della pena e conseguentemente non essendo stata accolta la richiesta di applicare la pena pecuniaria sostitutiva ex L. n. 689 del 1981, art. 53.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
La ricorrente, pur adducendo i vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione, ha in realtà riproposto dinanzi a questa Corte le medesime doglianze già fatte oggetto dei motivi di appello, censurando le argomentazioni della Corte territoriale fornendo soltanto una diversa chiave di lettura delle risultanze processuali, ma senza riuscire ad evidenziare concreti vizi logici della motivazione, finendo così con il sollecitare da parte di questa Corte una non consentita rivalutazione del merito in un senso ritenuto più plausibile di quello prescelto dai Giudici di merito.
Nella motivazione della sentenza di primo e secondo grado si rende ragione con argomenti logici ineccepibili della ritenuta non verosimiglianza della versione difensiva dello scambio inconsapevole tra il proprio telefono di ufficio e quello privato del coniuge che lo ha poi utilizzato dal Marocco per effettuare chiamate internazionali mentre l'imputata si trovava in Italia.
I giudici di merito hanno valorizzato il dato temporale dei quattro mesi di utilizzo indebito del cellulare "scambiato" da parte del coniuge senza che la imputata se ne avvedesse, insieme alla interruzione dell'uso abusivo intervenuta solo dopo la denuncia dell'Amministrazione (OMISSIS) per escludere la possibilità di un errore, reso ancora meno plausibile dalla peculiarità del bene scambiato, in ragione della differente numerazione telefonica e delle ulteriori implicazioni che ne derivano.
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente l'affermazione di responsabilità non è stata basata su un mero giudizio di verosimiglianza, ma all'opposto sul dato certo ed obiettivo dell'utilizzo del telefono da parte del coniuge che viveva in Marocco e sull'inverosimiglianza della giustificazione addotta perchè ritenuta non credibile.
La motivazione del provvedimento impugnato, valutato insieme all'impianto motivazionale della sentenza di primo grado, trattandosi di doppia conforme, non presenta profili di illogicità o contraddittorietà, ma fornisce una spiegazione coerente delle risultanze processuali rispetto alle conclusioni cui si perviene nell'affermazione di responsabilità, apparendo piuttosto labili le censure articolate nei motivi di ricorso perchè reiterative di quelle di mero fatto già affrontate adeguatamente dalla Corte di appello con motivazione esaustiva e priva di contraddizioni, sulla base di valutazioni non meramente congetturali ma sorrette da dati obiettivi, che la difesa ha vanamente cercato di ridimensionare con ricostruzione alternative destituite di fondamento.
2. Anche gli altri motivi sulla pena e sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento integrale del danno sono ugualmente inammissibili.
Quanto alla mancata applicazione dell'attenuante dell'art. 62 c.p., n. 6 si deve rilevare che nè nei motivi di appello e nè in sede di discussione nel giudizio di appello risulta che sia stata avanzata una specifica richiesta in tal senso dalla ricorrente.
Per costante giurisprudenza di questa Corte il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione.
In sede di appello risulta che la ricorrente si è limitata ad invocare l'applicazione del minimo della pena, mentre nessuna richiesta è stata avanzata con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 6.
Pertanto la relativa doglianza non può essere dedotta per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione, trattandosi di una violazione di legge in cui è incorso il giudice di primo grado ma che non è stata dedotta, come era possibile, nei motivi di appello e che deve pertanto ritenersi tardivamente dedotta in sede di legittimità (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, Rv. 279063).
3. Quanto al terzo motivo sulla pena, contrariamente a quanto dedotto, il giudice dell'appello ha fornito adeguata risposta al censurato diniego del minimo edittale, avendo valorizzato nel rispetto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., oltre alla intensità del dolo, la gravità oggettiva del fatto desunta dalla durata dell'abuso del telefono protrattosi per quattro mesi e dai costi delle telefonate internazionali. Del resto deve essere qui ribadito che "La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione" (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142), requisiti evidentemente rispettati nel caso in esame.
4. In relazione alla richiesta di declaratoria della prescrizione avanzata dalla difesa in sede di discussione si deve rilevare che l'inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per l'aspecificità delle deduzioni) preclude la possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ex art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità e che anche la manifesta infondatezza rientra fra le cause di inammissibilità intrinseche al ricorso che producono una mera apparenza dell'atto di impugnazione, per cui un ricorso manifestamente infondato non può consentire una dichiarazione di non punibilità derivante dal decorso del tempo (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164).
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020
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