Cassazione - Sezioni Unite: impugnabile per eventuale abnormità il rigetto della richiesta di incidente probatorio in materia di reati sessuali, violenza domestica o di genere
25-03-2025
La Corte di Cassazione a sezioni unite penali ha stabilito il seguente principio di diritto: "E' viziato da abnormità ed é, quindi, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetti la richiesta di incidente probatorio, avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., motivato con riferimento alla non vulnerabilità della persona offesa e alla rinviabilità della prova, trattandosi di presupposti presunti per legge.", così  risolvendo un contrasto giurisprudenziale emerso nella interpretazione dell'art. 392 C.p.p. a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. h), L. 15 dicembre 2015, n. 212 (approvata dal Parlamento per dare attuazione alla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI), all’art. 392, comma 1-bis, c.p.p., è stato aggiunto un ulteriore periodo con cui si è voluta disciplinare la figura dell'incidente probatorio c.d. "atipico": in collegamento con il nuovo art. 90-quater c.p.p., è stabilito che «[i]n ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità , il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza».
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