Condizioni di applicabilità dell’attenuante della riparazione del danno ai reati ambientali
18-02-2016
Bonifica preventiva dell'area
Nel sistema relativo alla responsabilità ambientale connessa all’obbligo di bonifica è principio consolidato quello chiaramente espresso dagli artt. 242 e 244 del D. Lgs. 152/2006 secondo cui “l’obbligo di bonifica è in capo al responsabile dell’inquinamento che le autorità amministrative hanno l’onere di individuare e ricercare”.
Tale principio è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa e penale.
Anche la giurisprudenza comunitaria si è orientata nei termini che precedono, ritenendo, che l’addebito dei costi dello smaltimento dei rifiuti a soggetti che non li hanno prodotti sarebbe incompatibile con il principio “chi inquina paga” (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 24 giugno 2008, n. 188).
La bonifica dell'area inquinata è pertanto tema di doveroso interesse da parte degli imprenditori.
Il principio di diritto
La Corte di Cassazione afferma che nel caso in cui la bonifica dell'area venga effettuata solo dopo l'ordinanza di sgombero del Sindaco, ciò esclude la “spontaneità” necessaria per il riconoscimento premiale dell’attenuante della riparazione del danno.
Il principio risulta di particolare interesse, dato che la decisione della Suprema Corte costituisce il primo precedente in materia nell'applicabilità alla materia ambientale.
Tuttavia il medesimo era già stato affermato dalla Corte di legittimità in altre occasioni, ad esempio, in materiale edilizia.
La decisone si innesta nel solco della giurisprudenza venutasi a formare nel corso degli anni in materia, e conferma che la bonifica dell'area deve essere preventiva, rispetto al processo, affinché si possa avere la possibilità di riconoscimento della circostanza attenuante in esame.
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-04-2019) 02-10-2019, n. 40378
L'Istat ha diffuso i dati relativi ai numeri dei procedimenti pendenti presso le Procure per violazione della normativa ambientale.
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