Corte Costituzionale: l’obbligo di presentazione dell’istanza di accelerazione del processo penale ai fini del risarcimento per eccessiva durata è incostituzionale
06-08-2021
La Corte costituzionale con la sentenza del 30 luglio 2021 n. 175 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2, comma 1, in relazione all’art. 1-ter, comma 2, della L. 24 marzo 2001, n. 89, che subordina il riconoscimento del diritto ad una equa riparazione all’esperimento del rimedio preventivo consistente nel depositare un’istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini ragionevoli previsti dall’art. 2, comma 2-bis.
La Corte ricorda che, rispetto all’obbligo di esaminare le cause entro un termine ragionevole, imposto dall’art. 6, paragrafo 1, CEDU agli Stati contraenti, alle eventuali carenze del sistema giudiziario può sopperire nella maniera più efficace un ricorso finalizzato ad accelerare i procedimenti.
Secondo la Corte un ricorso del genere è da preferire ad un rimedio meramente risarcitorio, ma è “effettivo” soltanto nella misura in cui rende più sollecita la decisione da parte del tribunale interessato ed è adeguato solo se non interviene in una situazione in cui la durata del procedimento è già stata chiaramente eccessiva.
Ad avviso della Corte, identiche conclusioni devono essere affermate con riferimento alle norme censurate, nella parte in cui comportano l’inammissibilità della domanda di equa riparazione proposta dall’imputato o da altra parte del processo penale che non abbiano depositato un’istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’art. 2, comma 2-bis.
La Corte ha messo in luce come “le disposizioni censurate contrastano con l’esigenza del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata, e con il diritto ad un ricorso effettivo, garantiti dagli evocati parametri convenzionali”.
L’istanza di accelerazione “non offre alcuna garanzia di contrazione dei tempi processuali, non innesta un modello procedimentale alternativo e non costituisce perciò uno strumento a disposizione della parte interessata per prevenire l’ulteriore protrarsi del processo, né implica una priorità nella trattazione del giudizio, come chiarisce il comma 7 dell’art. 1-ter della stessa legge, in base al quale restano fermi, nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, i criteri dettati dall’art. 132-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”.
In sintesi, l’istanza di accelerazione “non rivela efficacia effettivamente acceleratoria del giudizio, atteso che questo, pur a fronte dell’adempimento dell’onere di deposito, può comunque proseguire e protrarsi oltre il termine di ragionevole durata, senza che la violazione dello stesso possa addebitarsi ad esclusiva responsabilità della parte”.
In altre parola, il Giudice delle leggi ha stabilito che l’omessa presentazione dell’istanza di accelerazione nel processo penale può eventualmente assumere rilievo ai fini della determinazione della misura dell’indennizzo ex L. n. 89 del 2001, “ma non deve condizionare la proponibilità della correlativa domanda”.
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