Misure cautelari personali: l’illegittima omessa acquisizione di atti difensivi determina nullità secondo la Cassazione

Misure cautelari personali: l'illegittima omessa acquisizione di atto difensivo da parte del tribunale del riesame determina nullità secondo la Cassazione

28-10-2022

La Cassazione affronta il problema delle conseguenze che possano derivare dal rifiuto del Tribunale del Riesame alla acquisizione di una memoria difensiva.

Secondo gli Ermelini, il rigetto immotivato dell'istanza di acquisizione di una memoria difensiva, presentata ai sensi dell'art. 121 c.p.p. o la sua omessa valutazione determinano la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c), stesso codice, poichè impediscono all'imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell'imputato stesso, oltre a configurare una violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie.

La Prima Sezione della Suprema Corte nel corpo della decisione ha richiamato il principio secondo cui detta produzione andava ritenuta senz'altro ammissibile, in ossequio anche alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. pen. sez. Unite, n. 18339 del 31/3/2004, Donelli, CED Cass. 227357.

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