Inutilizzabili i messaggi acquisiti dalla Polizia Giudiziaria sul cellulare
05-11-2024
La Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, con la sentenza n. 39548/24 ha criticato la decisione della Corte territoriale che aveva illegittimamente rigettato l'eccezione di inutilizzabilità dei messaggi acquisiti dalla Polizia Giudiziaria dal telefono cellulare, poichè basata sull'erroneo presupposto che i messaggi inviati o ricevuti tramite WhatsApp hanno natura di documenti e possono, pertanto, essere acquisiti attraverso una mera riproduzione fotografica.
Sul punto la Corte Suprema ha ricordato che tale impostazione è stata definitivamente superata dai Giudici di legittimità a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 in cui il Giudice delle Leggi, pur pronunciandosi nell'ambito di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, aveva chiarito che "lo scambio di messaggi elettronici - e-mail, SMS, WhatsApp e simili - rappresenta, di per sé, una forma di corrispondenza", e ciò anche nel caso in cui si tratti di messaggi già ricevuti e letti dal destinatario, con l'unica eccezione che, in ragione del tempo trascorso, il messaggio non abbia perso ogni carattere di attualità , in rapporto all'interesse alla sua riservatezza,trasformandosi in un mero documento "storico".
Nella decisione si osserva che tale attualizzazione della nozione di corrispondenza rispetto ai nuovi mezzi di comunicazione ha comportato l'estensione anche ai messaggi elettronici della sfera di tutela prevista dall'art. 15 Cost., che assicura a tutti i consociati la libertà e la segretezza "della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione", consentendone la limitazione "soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge".
Per effetto delle chiare indicazioni della Corte costituzionale, la Cassazione ha abbandonato l'orientamento citatao nella sentenza impugnata, affermando che i messaggi di posta elettronica, i messaggi WhatsApp e gli SMS conservati nella memoria di un dispositivo elettronico costituiscono corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo o per altra causa, essi non abbiano perso ogni carattere di attualità , in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico",sicché, fino a quel momento, la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza.
Da ciò deriva che la sua acquisizione agli atti del procedimento penale deve necessariamente avvenire sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, ovvero, quanto al sequestro in questione, con decreto motivato del pubblico ministero.
La Corte ricorda che una simile conclusione era già stata condivisa anche dalle Sezioni Unite, che, oltre ad abbracciare le indicazioni della Corte costituzionale sulla nozione di corrispondenza, avevano chiarito che la tutela prevista dall'art. 15 Cost. non richiede che per la limitazione della libertà e segretezza della corrispondenza e, dunque, per la sua acquisizione ad un procedimento penale, sia necessario un provvedimento del giudice.
La Cassazione ha ricordato che ciò emerge anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, secondo la quale il sintagma "autorità giudiziaria" indica una categoria in cui sono compresi sia il giudice che il pubblico ministero.
Tale conclusione, proseguono ancora le Sezioni Unite, trova conferma nel codice di rito e, in particolare, nell'art. 254 cod. proc. pen. in cui si prevede che il sequestro di corrispondenza è disposto dalla "autorità giudiziaria" senza alcun riferimento alla necessità dell'intervento del giudice, richiesto, invece, ai fini del sequestro negli uffici dei difensori dall'art. 103, comma 4, cod. proc. pen.
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