Il Giudice monocratico del Tribunale ordinario di Marsala sollevava questione legittimità costituzionale dell’art. 318-octies d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevede che la causa estintiva del reato, contemplata nel precedente art. 318-septies, non si applichi ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della Parte Sesta-bis, introdotta nel cod. ambiente, dall’art. 1, comma 9, della legge 22 maggio 2015, n. 68 , in riferimento all’art. 3 Cost.
Il Giudice rimettente riteneva la norma in questione in contrasto con l’art. 3 Cost. per una presunta ed irragionevole irretroattività di essa con un conseguente differente trattamento sostanziale e sanzionatorio nei confronti di coloro fossero già stati assoggettati all’esercizio dell’azione penale al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina, pur versando nelle medesime condizioni di coloro nei confronti dei quali non fosse stata ancora esercitata l’azione penale.
Come noto, la legge n. 68 del 2015 aveva introdotto, oltre al nuovo Titolo VI bis, rubricato «Dei delitti contro l’ambiente» introdotto nel libro secondo del codice penale, anche una nuova “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale” nel campo dei reati contravvenzionali previsti nel codice dell’ambiente.
In particolare, le suddette norme prevedono una procedura estintiva del reato. nel caso di eliminazione degli effetti della propria condotta ovvero nel caso di ripristino dello stato dei luoghi esistente prima dell’offesa, con conseguente possibilità di pagamento di un quarto del massimo dell’ammenda prevista per la contravvenzione contestata.
Tuttavia, secondo il Giudice delle Leggi, "la previsione della speciale oblazione amministrativa ambientale mira, infatti, da una parte ad assicurare, nell’immediatezza dell’accertamento della commissione dell’illecito, il ripristino della situazione ambientale alterata, ponendo tale onere a carico del contravventore. Ed al contempo è orientata a perseguire un effetto deflattivo perché la definizione del procedimento in sede amministrativa evita la celebrazione del processo, destinato a chiudersi con un decreto di archiviazione, qualora le prescrizioni e il pagamento siano stati adempiuti”.
Per questa ragione si deve ritenere che sia stata esclusa l'applicabilità della più favorevole disposizione di cui all’318-septies in relazione ai procedimenti nei quali sia già stata esercitata l’azione penale alla data di entrata in vigore della disposizione, “non potendosi ipotizzare – senza smentire le ragioni di speditezza processuale alle quali anche è ispirata la norma – una regressione del processo alla fase delle indagini preliminari al solo fine di attivare il meccanismo premiale suddetto con l’indicazione, ora per allora, di prescrizioni ad opera dell’organo di vigilanza o della polizia giudiziaria”.