La c.d. "royalty virtuale" è solo il limite inferiore per il risarcimento del danno per la Corte di Cassazione
09-03-2021
La Corte di Cassazione, decidendo in materia di proprietà industriale, ha affermato che il titolare del diritto di privativa leso può chiedere di essere ristorato del danno patito invocando il criterio costituito dal margine di utile del titolare del brevetto applicato al fatturato dei prodotti contraffatti, realizzato dal contraffattore, di cui all'art. 125 del d.lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "codice della proprietà industriale"), nel testo modificato dall'art. 17 d.lgs. n. 140 del 2006.
Secondo tale disposizione, infatti, il danno va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, ovvero considerando il profitto conseguito, al netto dei costi sostenuti dal ricavo totale.
La Corte ha ricordato inoltre che il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" costituisce solo il limite inferiore dei risarcimento del danno liquidato in via equitativa il quale, però, non può essere essere utilizzato a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell'obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale.
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