Corte di Cassazione: i limiti all’uso delle intercettazioni nei procedimenti iscritti entro il 31 agosto 2020

La Corte di Cassazione stabilisce che le intercettazioni eseguite in procedimenti iscritti entro il 31 agosto 2020 sono utilizzabili solo se indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza di reato

Corte di Cassazione: i limiti all'uso delle intercettazioni nei procedimenti iscritti entro il 31 agosto 2020

13-03-2023

La Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, con la sentenza n. 9846 (dep. 08/03/2023) ha stabilito che la nuova disciplina delle intercettazioni, come dettata dalD.Lgs. n. 216 del 2017 e rimodulata dal D.L. n. 161 del 2019, è entrata in vigore solo dopo quest'ultimo intervento di proroga, ad esclusione della modifica apportata dal D.Lgs. n. 216 del 2017, art. 6 in vigore ed efficace fin dal 26 gennaio 2018 e che aveva già esteso la disciplina speciale prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 13 in materia di intercettazioni per i reati di criminalità organizzata anche ai procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, e senza considerare:
a) le modifiche ulteriori apportate dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. Spazzacorrotti), che ha abrogato del D.Lgs. n. 216 del 2017, citato art. 6, il comma 2 che escludeva l'uso del captatore per realizzare intercettazioni nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. in mancanza del fondato motivo che ivi fosse in corso l'attività criminosa;
b) le disposizioni di cui alD.L. 30 dicembre 2019, n. 161, art. 2, comma 6 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, che sono state oggetto di una diversificata entrata in vigore, perchè di immediata applicazione, per effetto di quanto disposto con il D.L. 30 aprile 2020, n. 28 (entrato in vigore l'01/05/2020), e che riguardano la definizione dei termini e modalità di deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni esclusivamente in forma telematica, rimessa ad un decreto del Ministero della Giustizia.

Precisa la Suprema Corte poi che, in tema di connessione ai sensi dell'art. 12 C.p.p., al di là del riferimento a non meglio identificate connessioni oggettive o soggettive tra il reato per il quale le captazioni furono disposte e quelli per i quali si procede, il Tribunale avrebbe dovuto in concreto verificare la parziale coincidenza tra le diverse regiudicande, la connessione sostanziale tra i reati, e, dunque, la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 12 c.p.p., lett. b) e c).

In particolare, ove avesse voluto fare riferimento all'art. 12 c.p.p., lett. b) il Tribunale avrebbe dovuto verificare se, al momento in cui B.B. decise di compiere il primo reato, avesse già ideato nelle sue linee essenziali i reati per i quali si procede, che, peraltro, sarebbero stati commessi in un altro luogo e con un soggetto diverso.

Non diversamente il Tribunale, nel caso in cui avesse voluto fare riferimento all'art. 12 c.p.p., lett. c), avrebbe dovuto verificare la sussistenza di un legame sostanziale, oggettivo tra i reati, cioè di un legame strutturale fra gli stessi, non potendo certo considerarsi tale la mera circostanza - del tutto irrilevante- che tutti i fatti sarebbero maturati in funzione della aggiudicazione o della esecuzione di contratti di appalto peraltro avvenute in luoghi e tra soggetti diversi.

La decisione è stata quindi annullata con rinvio

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