Reati tributari: non basta il mod. 770 per provare il rilascio delle certificazioni ai sostituiti di imposta
22-02-2023
La Corte di Cassazione, alla luce della sentenza n. 175/2022 della Corte Costituzionale ha affermato che il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali di cui all’art. 10 bis, D.Lgs. n. 74/2000 non può dirsi perfezionato sulla sola base del contenuto di cui al modello 770, essendo necessaria la prova dell’avvenuto rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro quale sostituto di imposta.
Infatti, il delitto di cui all’art. 10 bis, D.Lgs. n. 74/2000 presenta una componente omissiva, consistente nel mancato versamento entro il termine di legge delle ritenute effettuate, ma anche una una componente commissiva, data dal versamento della retribuzione con l’effettuazione delle ritenute e dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni, prima dello spirare del termine previsto per la presentazione della dichiarazione quale sostituto d’imposta.
Ciò posto, la Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale avrebbe erroneamente avallato il ragionamento secondo il quale sarebbe avvenuto il rilascio delle certificazioni di imposta ai sostituiti per effetto dei soli modelli 770 sottoscritti e comunicati all’Agenzia delle Entrate, nonchè dei CUD acquisiti in atti.
Tuttavia, la prova dell’avvenuto rilascio delle certificazioni ai sostituiti incombe sull’accusa, inquanto elemento costitutivo del reato non desumibile solo dalla presentazione del modello 770.
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