Il nuovo Codice della Strada pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Il nuovo Codice della Strada pubblicato in Gazzetta Ufficiale

02-12-2024

La L. 25 novembre 2024, n. 177 (pubblicata in G.U. n. 280 del 29 novembre 2024) costituisce la modifica del Codice della Starda con muenorse novità in materia di sicurezza stradale, in attuazione della delega al Governo. per la revisione del codice della strada.

La nuova legge apporta una serie di modifiche specifiche ai Titoli I, III e IV del Codice della Strada ma anche alla normativa correlata.

Una parte rilevante dell'intervento legislativo riguarda le fattispecie di lesioni stradali e di omicidio stradale nonché la contravvenzione di abbandono di animali prevista dall’art. 727 c.p.

Si registrano interventi sul reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 C.d.S.) con l'introduzione del comma 9-ter per dare recepimento alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006. Il nuovo comma prevede che, nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lett. b) e c) dell'art. 186, dovrà essere sempre disposta l’indicazione sulla patente italiana delle diciture “LIMITAZIONE DELL’USO- Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO-Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”

Tali prescrizioni risulteranno dal documento di guida per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lett. b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lett. c)della disposizione modificata. In aggiunta a ciò, verrà disposta la revoca della patente e il divieto assoluto di assumere bevande alcoliche prima della guida per un periodo di due o tre anni, in base alla gravità dell’infrazione.

Circa la guida sotto l’effetto di droghe, è stata introdotta una semplificazione delle procedure per l’accertamento di consumo di droghe e sostanze psicotrope, con l’eliminazione della necessità di verificare lo stato di alterazione psico-fisica, risultando sufficiente, per effetto della nuova norma, la positività al test per poter applicare la sospensione immediata della patente.

In sede di codice penale, all’articolo 589-bis, si è sostituito il secondo comma che ora recita: "Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all’articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lett. c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni".

Identica modifica riguarda il reato di lesioni colpose stradali.

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