Il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale ha natura necessariamente commissiva

La Quinta Sezione penale ha affermato che la condotta sanzionata dal reato di falso nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, già disciplinato dall’abrogato art. 2624 cod. civ. ….

Il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale ha natura necessariamente commissiva

01-12-2023

La Quinta Sezione penale ha affermato che la condotta sanzionata dal reato di falso nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, già disciplinato dall’abrogato art. 2624 cod. civ. e attualmente previsto dall’art. 27 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ha sempre natura commissiva, anche nel caso in cui si sostanzi nell’occultamento di informazioni, atteso che postula, pur sempre, il compimento di un’azione, consistente nella stesura della relazione.

Nel corpo della sentenza ha affermato altresì che il reato proprio di falso nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, disciplinato, all’epoca dei fatti, dall’abrogato art. 2624 cod. civ. (e attualmente previsto dall’art. 27 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39), non può rappresentare ex se una modalità di concorso di persona nei reati, egualmente propri, di bancarotta societaria, di cui all’art. 223, comma secondo, n. 1, legge fall e di false comunicazioni sociali, di cui all’art. 2621 cod. civ.

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