La cancellazione dal registro delle imprese della società non determina l'estinzione dell'illecito alla stessa addebitato ex D. Lgs. 231/01.
25-03-2022
Con la sentenza n. 9006, depositata il 17 marzo 2022, la Corte di Cassazione, Sezione IV Penale stabilisce che la cancellazione dal registro imprese non comporta automaticamente l'estinzione dell'illecito amministrativo ex D. Lgs. 231/01 a carico dell'ente.
Secondo la Suprema Corte è agevole osservare, infatti, che la sezione II del capo II della L. n. 231 del 2001 (artt. 28 e ss.) disciplina in maniera articolata le vicende trasformative dell'ente, prevedendo espressamente che in caso di trasformazione, fusione e scissione resta ferma la responsabilità per gli illeciti commessi anteriormente alla data della trasformazione (art. 28).
Perciò l'ente risultante dalla fusione risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29), dato che in caso di scissione resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi (art. 30, comma 1) e che gli enti beneficiari della scissione, anche solo parziale, sono obbligati in solido al pagamento delle sanzioni dovute dall'ente scisso (art. 30, comma 2) e che, persino in caso di cessione dell'azienda, il cessionario rimane solidalmente obbligato (art. 33).
Inoltre, nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti dalle vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo nello stato in cui si trova (art. 42).
Viene quindi affermato il principio di diritto secondo cui "la cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti la violazione dell'art. 25-septies, comma 3, in relazione al reato di cui all'art. 590 c.p., che si assume commesso nell'interesse ed a vantaggio dell'ente, non determina l'estinzione dell'illecito alla stessa addebitato".
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