La CEDU sanziona l'Italia per la carenza di controllo delle intercettazioni che attingono terzi non indagati
04-06-2024
La Corte di Strasburgo, decidendo un caso “italiano” circa alcune intercettazioni telefoniche disposte nei confronti del ricorrente nell’ambito di un procedimento penale che non lo vedeva direttamente coinvolto, ha ritenuto, all’unanimità, violato l’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza) della Convenzione EDU.
Nella decisione adottata, la Corte Europea afferma che in Italia manca un controllo del giudice sulle intercettazioni che attingono terzi non indagati e che ciò costituisce una “lacuna” della legislazione processuale penale, che non consente, a chi sia stato intercettato e non sia parte del procedimento penale in cui le intercettazioni sono state disposte, di sottoporre ad un giudice la legittimità del provvedimento intercettativo che lo riguardi, possibilità infatti consentita dagli artt. 266 e ss. c.p.p. solo a chi è parte del procedimento penale.
Secondo la Corte di Strasburgo ciò non appresta alcuna garanzia contro ingerenze indebite e contro eventuali rischi di abusi da parte dell’autorità giudiziaria, non essendo previsto dalla legge alcun rimedio che consenta il sindacato giurisdizionale sul provvedimento intercettativo che attinga il terzo estraneo al procedimento penale in cui la misura di sorveglianza è stata disposta.
Orbene, la pecca più grave del sistema processuale italiana per la Corte EDU riguarda l'estraneo al procedimento penale il quale, anche se si rende conto di essere stato oggetto di una misura di sorveglianza, non dispone di alcuna via d'impugnazione che gli consenta di chiedere controllo giurisdizionale delle intercettazioni disposte nei suoi confronti.
Da qui l’affermazione (§ 95) secondo cui il diritto italiano non fornisce garanzie adeguate ed effettive che tutelino dal rischio di abuso le persone oggetto di una misura di intercettazione che, non essendo sospettate di essere coinvolte in un reato né imputate, rimangono estranee alla procedura.
In particolare, non è previsto che queste persone abbiano la possibilità di adire un'autorità giudiziaria per ottenere un controllo effettivo della legittimità e della necessità della misura e per ottenere, se del caso, un adeguato ristoro.
Secondo la Corte EDU, quindi, la legge italiana non soddisfa dunque il requisito relativo alla “qualità della legge” e non è idonea a limitare l'“ingerenza” a quanto è “necessario in una società democratica”.
Si tratta di un importante "messaggio" per il Legislatore italiano al quale si ricorda l'urgenza di una modifica normativa per evitare ulteriori violazioni dell’art. 8 CEDU.
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