La Corte Costituzionale ribadisce l’illegittimità costituzionale dell’obbligo di deposito di istanza di accelerazione per l’equa riparazione in caso di eccessiva durata del processo civile

Con la sentenza 142/2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui …

La Corte Costituzionale ribadisce l'illegittimità costituzionale dell'obbligo di deposito di istanza di accelerazione per l'equa riparazione in caso di eccessiva durata del processo civile

14-07-2023

Con la sentenza n. 142/023, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui prevede l’inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all’art. 1-ter, comma 6, della medesima legge.

Con particolare riferimento all’istanza di accelerazione introdotta come rimedio preventivo nell’ambito del processo penale dall’art. 1-ter, comma 2, della legge n. 89 del 2001, la Corte aveva già affermato che la sua presentazione «non offre alcuna garanzia di contrazione dei tempi processuali, non innesta un modello procedimentale alternativo e non costituisce perciò uno strumento a disposizione della parte interessata per prevenire l’ulteriore protrarsi del processo, né implica una priorità nella trattazione del giudizio» (sentenza n. 175 del 2021).

Le medesime considerazioni sono state replicate in relazione all’istanza di accelerazione da depositare nel giudizio davanti alla Corte di cassazione in giudizio civile.

Alla luce della vigente disciplina processuale, infatti, la sua presentazione non vincola il giudice «a quanto richiestogli» (sentenza n. 88 del 2018), ossia ad instradare su un binario preferenziale il processo nel quale l’istanza di accelerazione è depositata nei termini prescritti.

In altre parole, nulla esclude che il processo, «pur a fronte di una siffatta istanza, [possa] comunque proseguire e protrarsi oltre il termine di sua ragionevole durata» (sentenza n. 169 del 2019), in violazione anche dell’art. 111, secondo comma, Cost.

La Corte ha inoltre sottolineato che il legislatore della riforma – pur intervenuto, sotto altri profili, sul testo dell’art. 1-ter della legge n. 89 del 2001 – non ha inteso instaurare alcun collegamento diretto tra l’istanza disciplinata dalle disposizioni censurate e un rito accelerato.

La mancata presentazione di tale istanza, quindi, «può eventualmente assumere rilievo (come indice di sopravvenuta carenza o non serietà dell’interesse al processo del richiedente) ai fini della determinazione del quantum dell’indennizzo ex lege n. 89 del 2001» (sentenza n. 169 del 2019).

Quel che, invece, non risulta conforme ai parametri costituzionali evocati è che l’omesso deposito dell’istanza possa condizionare la stessa ammissibilità della domanda di equa riparazione (in senso analogo, sentenza n. 175 del 2021).

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