La Corte di Cassazione sulla deducibilità dei costi per servizi intra-gruppo e sul concetto di inerenza
09-11-2021
La Suprema Corte con l'ordinanza 3 novembre 2021, n. 31288 chiarisce che che costituisce ius receptum il principio per cui "l'onere della prova in ordine all'esistenza ed all'inerenza dei costi sopportati incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia deducibile ai fini delle imposte dirette e l'IVA contestualmente assolta sia detraibile, che la controllata tragga dal servizio remunerato un'effettiva utilità e che quest'ultima sia obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata".
Tale statuizione riguarda la materia dei costi c.d. infragruppo nel caso in cui la società capofila di un gruppo d'imprese decida di fornire servizi o curare direttamente le attività di interesse comune alle società di detto gruppo, ripartendone i costi fra di esse, al fine di coordinare le scelte operative delle aziende formalmente autonome e ridurre i costi di gestione attraverso forme di economia di scala.
La 6° Sez Civile della Corte ha quindi affermato che tale deducibilità è subordinata all'effettività ed all'inerenza della spesa in ordine all'attività di impresa esercitata dalla controllata, nonché al reale vantaggio che ne sia derivato a quest'ultima, sulla quale grava l'onere di specifica allegazione degli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale dei costi sostenuti per ottenere i servizi prestati dalla controllante.
Sul tema dell'efficacia probatoria di documenti depositati dal contribuente, la Cassazione ha spiegato che può ritenersi sufficiente l'esibizione di un contratto riguardante le prestazioni di servizi forniti dalla controllante alle controllate ovvero la fatturazione dei corrispettivi, con obbligo da parte del contribuente di indicare e precisare gli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio, anche in base al canone della vicinanza della prova.
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