La rimozione anche di un solo estintore integra il reato di cui all'art. 437 Codice Penale
14-09-2023
Con la sentenza in commento, n. 36908/2023, la Corte di Cassazione, Sezione prima penale afferma che, in materia di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro ex art. 437 C.p., rimuovere anche un solo estintore comporta responsabilità penale.
Nella motivazione della sentenza, la Corte ricorda che l'art. 437 c.p. contempla il reato di "Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro" e sanziona con la reclusione da sei mesi a cinque anni la condotta di chiunque "omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia" e, al comma 2, prevede che "se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni".
Si tratta di un reato di pericolo per la pubblica incolumità e, nella sua forma commissiva (rimozione ovvero del danneggiamento degli impianti, apparecchi ovvero segnali), è un reato comune.
La giurisprudenza di legittimità, chiamata a enucleare le condizioni alla stregua delle quali è possibile configurare il delitto de quo, ha affermato che "Ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa descritta dall'art. 437 c.p., è necessario che l'omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l'inefficienza di quei presidiantinfortunistici abbia l'attitudine, almeno in via astratta, a pregiudicare l'integritàfisica di una collettività di lavoratori, o, comunque, di un numero di persone gravitanti attorno all'ambiente di lavoro sufficiente a realizzare la condizione di una indeterminata estensione del pericolo".
A tale indirizzo, che assegna centrale rilevanza al carattere di diffusività del pericolo derivante dalla rimozione o omissione di apparecchi destinati a prevenire infortuni sul lavoro, si è adeguata la sentenza di cui sopra.
Tanto, in ragione della dichiarata finalità cautelare e della collocazione sistematica della disposizione, la cui interpretazione dev'essere parametrata all'astratta attitudine della condotta illecita a provocare l'esposizione a pericolo della pubblica incolumità e ad amplificare, per tale via, il rischio, non più circoscritto a uno o più soggetti e diretto nei confronti di un'intera (ancorché, se del caso, numericamente contenuta) comunità di lavoratori o, comunque, di un numero di persone gravitanti attorno all'ambiente di lavoro sufficiente a realizzare la condizione di una indeterminata estensione del pericolo.
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