La rimozione anche di un solo estintore integra il reato di cui all’art. 437 Codice Penale

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione, Sezione prima penale afferma che, in materia di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro ex art. 437 C.p., rimuovere anche un solo ….

La rimozione anche di un solo estintore integra il reato di cui all'art. 437 Codice Penale

14-09-2023

Con la sentenza in commento, n. 36908/2023, la Corte di Cassazione, Sezione prima penale afferma che, in materia di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro ex art. 437 C.p., rimuovere anche un solo estintore comporta responsabilità penale.

La giurisprudenza di legittimità, chiamata a enucleare le condizioni alla stregua delle quali è possibile configurare il delitto de quo, ha affermato che "Ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa descritta dall'art. 437 c.p., è necessario che l'omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l'inefficienza di quei presidiantinfortunistici abbia l'attitudine, almeno in via astratta, a pregiudicare l'integritàfisica di una collettività di lavoratori, o, comunque, di un numero di persone gravitanti attorno all'ambiente di lavoro sufficiente a realizzare la condizione di una indeterminata estensione del pericolo".

A tale indirizzo, che assegna centrale rilevanza al carattere di diffusività del pericolo derivante dalla rimozione o omissione di apparecchi destinati a prevenire infortuni sul lavoro, si è adeguata la sentenza di cui sopra.

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