Nei reati societari è illegittima la confisca per equivalente dei beni strumentali

Nei reati societari è illegittima la confisca per equivalente dei beni strumentali

10-02-2025

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 7 del 4 febbraio 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2641, secondo comma, c.c. nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato, e, in via consequenziale, dell’art. 2641, primo comma, c.c., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo».

La sentenza in questione ha ritenuto fondate le censure mosse in riferimento al principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3, 27, terzo comma, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, restando assorbiti gli ulteriori parametri evocati dal giudice a quo.

In particolare il Giudice delle Leggi ha evidenziato che la confisca, diretta e per equivalente, dei beni utilizzati per commettere uno dei reati disciplinati dal Titolo XI del Libro V del Codice civile, prevista dall’art. 2641 c.c., ha natura di vera e propria pena di carattere patrimoniale e che quella dei “beni utilizzati per commettere l’illecito” va ad incidere “su beni non ottenuti attraverso un’attività criminosa, e che dunque, di regola, erano legittimamente posseduti dall’autore del reato al momento del fatto” a cui consegue che l’ablazione di tali beni ad opera del giudice penale determina un peggioramento della sua situazione patrimoniale preesistente al reato; di qui la natura autenticamente “punitiva” della confisca prevista dall’art. 2641, primo comma, c.c.

La Corte ha poi sottolineato che il rispetto del principio di proporzione con riferimento alla confisca dei beni strumentali trova conferma sia nel diritto comparato, sia nel diritto dell’Unione europea, in cui la previsione della confisca dei beni strumentali è di regola subordinata a una valutazione di compatibilità della sua inflizione, nel caso concreto, con il principio di proporzionalità, sancito dall’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, il quale ha portata generale e vincolante nell’intero ambito di attuazione del diritto dell’Unione, e come tale si applica a qualsiasi forma di confisca disciplinata dagli strumenti unionali

Da ciò deriva che la disciplina censurata dal rimettente “è incompatibile con tutti i parametri evocati dal rimettente sui quali si fonda il principio di proporzionalità della pena, nella sua dimensione interna e sovranazionale: e dunque con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nonché – per ciò che concerne il diritto dell’Unione – con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE”, il che consente di considerare assorbite le restanti doglianze, concernenti l’allegata sproporzionata compressione del diritto di proprietà dell’interessato determinata dalla confisca in parola.

La dichiarazione di incostituzionalità è stata poi estesa all’art. 2641, primo comma, c.c., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo», dal momento che il vulnus riscontrato investe allo stesso modo, e per le medesime ragioni, la previsione della confisca diretta dei beni utilizzati per commettere il reato.

La Corte, infine, ha evidenziato che rimane inalterata “la facoltà del giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità, di disporre la confisca diretta delle «cose che servirono a commettere il reato» ai sensi della disposizione generale di cui all’art. 240 c.p., richiamata dal terzo comma dell’art. 2641 c.c.: e dunque anche delle somme di denaro utilizzate percommettere il reato, a carico di chi risulti in concreto averne la disponibilità”.

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