Sanzioni tributarie: sì al ne bis in idem con elementi di fatto connessi all’accertamento penale

La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito, allorché gli elementi fattuali evidenzino una stretta connessione, sul piano ….

Sanzioni tributarie: sì al ne bis in idem con elementi di fatto connessi all’accertamento penale

15-01-2020

La Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 33050 depositata il 16 dicembre 2019 ha stabilito, allorché gli elementi fattuali evidenzino una stretta connessione, sul piano sostanziale oltre che cronologico, tra l’accertamento in sede tributaria ed il procedimento penale, l’irrogazione di sanzioni tributarie e penali comporta la violazione del ne bis in idem quando alla sanzione amministrativa debba riconoscersi natura sostanzialmente penale.

Sul punto è bene ricordare che la Corte Europea dei diritti dell’uomo, ha affermato che non viola l’art. 4 del Protocollo n. 7 Cedu l’applicazione, in relazione al medesimo fatto, di sanzioni amministrative e penali in distinti procedimenti, quando fra gli stessi sia ravvisabile una connessione sufficientemente stretta sul piano sostanziale e temporale.

A giudizio della Suprema Corte, non sussiste alcuna violazione del principio del ne bis in idem in caso si condanna, per gli stessi fatti, del responsabile soggetto alle sanzioni penali e a quelle amministrative/tributarie, anche se di natura sostanzialmente penale poiché spetta la giudice nazionale accertare, tenuto conto del complesso delle circostanze del procedimento principale, che l’onere risultante concretamente per l’interessato dall’applicazione della normativa nazionale in discussione nel procedimento principale e dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni che la medesima autorizza non sia eccessivo rispetto alla gravità del reato commesso.

L’Ordinanza n. 33050/2019 ricorda che il cumulo dei procedimenti e delle sanzioni non deve essere eccessivo rispetto alla gravità del reato commesso.

Quindi, anche per la Corte di Cassazione, in sede penale, non sussiste la violazione del “ne bis in idem” convenzionale nel caso della irrogazione definitiva di una sanzione formalmente amministrativa, della quale venga riconosciuta la natura sostanzialmente penale, ai sensi dell’art. 4 Protocollo n. 7 CEDU.

Tuttavia, in relazione agli elementi di fatto addotti,  tra l’accertamento in sede tributaria ed il procedimento penale, la denunciata violazione del ne bis in idem non è riscontrabile nella fattispecie oggetto all’esame della Corte, in cui alla sanzione amministrativa deve riconoscersi natura sostanzialmente penale.

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