La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché quella della Corte europea dei diritti dell’uomo pongono in risalto l’inadeguatezza della disciplina italiana dell’istituto della prescrizione in diritto penale.
Un primo tentativo di riforma è stato fatto con la legge n. 103 del 23 giugno 201754 (c.d. riforma Orlando dal nome dell’allora ministro della giustizia), che introduce, per le ipotesi di sentenze di condanna sia in primo grado che in appello, la sospensione automatica della prescrizione per un tempo massimo di un anno e sei mesi.
L’attuale riforma è ben più radicale, in quanto prevede la sospensione dei termini di prescrizione dopo la sentenza di primo grado, quale che sia il suo tenore, e senza un limite di tempo.
La previsione - in assenza di interventi seri sulla eccessiva durata dei processi rischia di alimentare la “piaga” italiana della irragionevole durata dei processi e, quindi, di violare il principio costituzionale sancito dall’articolo 111, comma 2.
L’istituto della prescrizione ha una sua ragion d’essere indipendente dalla durata del processo e non dovrebbe, in un sistema giudiziario correttamente organizzato, influire su di essa né in senso positivo né negativo.
Non si può certo combattere la patologia del sistema italiano con un uso distorto dell’istituto della prescrizione.
L’attuale riforma costituisce un primo passo che da solo non può colmare le gravi disfunzioni della giustizia penale in Italia.
In mancanza di una seria volontà politica, non inquinata da finalità demagogiche, per una riforma organica del processo e dell'ordinamento giudiziario mediante snellimento delle procedure e delle formalità, informatizzazione, razionalizzazione delle strutture, copertura delle carenze di organico, a partire da quello amministrativo, controllo rigoroso dell’operosità dei singoli magistrati, modifica di alcune norme obsolete, ispirate ad un’interpretazione rigida del principio della immutabilità del giudice, collegiale o monocratico, e relative conseguenze, l'intervento si rivelerà un totale fallimento.
Per un paese che ancora aspiri a qualificarsi come Stato di diritto, e a non rinnegare la sua cultura giuridica, di cui fu insigne espressione Cesare Beccaria, uno dei più illustri teorici della moderna dottrina del diritto penale, tali riforme sono ineludibili.