Nel quadro giurisprudenziale attuale, le interferenze tra misure cautelari penali comportanti l’anticipazione di iniziative ripristinatorie (preventiva o sanzionatoria) e procedure di gestione delle crisi e dell’insolvenza non sono limitate alle imprese individuali.
Le suddette interferenze si verificano, infatti, con riguardo alle imprese collettive con autonomia patrimoniale imperfetta e alle società di capitali, con piena separazione patrimoniale tra soci e gestori autori dei reati.
La tendenza normativa segnala una progressiva dilatazione dei casi suscettibili di originare confische per equivalente nei confronti delle persone giuridiche (ad es. art. 19, co. 2, D. Lgs. n. 231/2001; art. 11, co. 2, legge n. 146/2000) con riferimento ai sequestri preventivi ad esse funzionali.
Esiste oggi un consolidato orientamento nella prassi giudiziaria che ammette la confisca per equivalente di beni della persona giuridica per reati tributari commessi da suoi organi, quando la persona giuridica sia, in concreto, priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso cui l'amministratore agisca come effettivo titolare, un apparato fittizio utilizzato per commettere gli illeciti .
La confisca diretta (o di proprietà) è sempre più frequente, poiché l’elaborazione giurisprudenziale ha ammesso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario, commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (ovvero il bene direttamente riconducibile al profitto) sia nella disponibilità della suddetta persona giuridica.
In un quadro in evoluzione persistente, il raccordo tra cautele adottate nel processo penale e spossessamento conseguente alle procedure concorsuali è apparso sempre più complicato.