Illegittima la preclusione assoluta alla detenzione domiciliare per il condannato ultrasettantenne recidivo
06-04-2021
Con la sentenza n. 56 del 2021, depositata in data 31 marzo 2021 la Corte costituzionale ha stabilito che gli ultrasettantenni condannati a una pena detentiva potranno essere ammessi alla detenzione domiciliare anche se dichiarati recidivi.
La decisone emessa fa venir meno la preclusione assoluta stabilita nei loro confronti dall’ordinamento penitenziario.
Alla luce della sentenza in commento, quindi, la magistratura di sorveglianza dovrà valutare caso per caso se il condannato sia in concreto meritevole di accedere alla particolare misura alternativa alla detenzione, tenuto conto anche della sua eventuale residua pericolosità sociale.
La Corte ha osservato che la detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni è ispirata al principio di umanità della pena, sancito dall’articolo 27 della Costituzione, sottolineando anche l’anomalia della disposizione esaminata, essendo l’unica, nell’intero ordinamento penitenziario, che fa discendere conseguenze radicalmente preclusive di una misura alternativa a carico di chi sia stato condannato con l’aggravante della recidiva.
La preclusione assoluta stabilita dalla norma è stata pertanto ritenuta irragionevole, anche in rapporto ai principi di rieducazione e umanità della pena, in conformità alla costante giurisprudenza che considera contrarie agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione le preclusioni assolute all’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione.
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