Il minimo risparmio dell'ente per le misure antifortunistiche non esclude la responsabilità ex D. Lgs. 231/01
05-04-2022
La Corte di Cassazione, Sez. IV Penale con sentenza del 24 marzo 2022, n. 13218, ha affermato che la circostanza che il risparmio conseguito per la mancata adozione delle misure antinfortunistiche sia stato minimo, a fronte delle spese ingenti che la società affronta per la manutenzione e la sicurezza, non assume rilievo se non in un contesto di generale osservanza da parte dell'impresa delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro ed in mancanza di altra prova che la persona fisica, omettendo di adottare determinate cautele, abbia agito proprio allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica.
Detta circostanza non rileva, dunque, nell'ipotesi in cui il rischio sia stato valutato come esistente dallo stesso datore di lavoro e le misure per prevenirlo, indicate nel documento di valutazione del rischio, siano state poi consapevolmente disattese per un lungo periodo di tempo.
In motivazione la Corte ricorda che il "risparmio" per l'impresa, nel quale si concretizza il criterio di imputazione oggettiva rappresentato dall'interesse, può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione e un tale risparmio si può realizzare anche consentendo lo spostamento simultaneo di uomini e mezzi senza delimitare le rispettive aree di azione; inoltre, il requisito della commissione del reato nell'interesse dell'ente non richiede una sistematica violazione di norme antinfortunistiche ed è ravvisabile anche in relazione a trasgressioni isolate se altre evidenze fattuali dimostrano il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente.
Corte di Cassazione, Sez. IV Penale con sentenza del 24 marzo 2022, n. 13218
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