Nuovo reato presupposto nel D. Lgs. 231/01 in materia di operazioni transfrontaliere
20-03-2023
Il D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, pubblicato in G.U. in data 7 marzo 2023, ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la precedente direttiva (UE) 2017/1132 in tema di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.
La Direttiva, data la complessità delle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere (collettivamente «operazioni transfrontaliere») e la molteplicità degli interessi in gioco, intende garantire un controllo della legittimità delle operazioni transfrontaliere prima che queste prendano effetto, al fine di fornire certezza del diritto.
A tal fine risultava necessario che le autorità competenti degli Stati membri possano decidere in modo equo, obiettivo e non discriminatorio sull’approvazione dell’operazione transfrontaliera, basandosi su tutti gli elementi pertinenti richiesti dal diritto dell’Unione e nazionale.
Per quanto rileva ai fini del c.d. "Sistema 231" la direttiva precisa che, ai fini di un’adeguata ripartizione dei compiti tra gli Stati membri, e dell’efficacia e efficienza del controllo ex ante delle operazioni transfrontaliere, è opportuno conferire alle autorità competenti degli Stati membri della o delle società che effettuano l’operazione transfrontaliera il potere di rilasciare un certificato preliminare alla trasformazione, alla fusione o alla scissione («certificato preliminare all’operazione»).
Il D. Lgs. 19/2023 introduce quindi, all'art. 54, il delitto di "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare" con cui viene sanzionato "1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."
Il nuovo delitto, inoltre, prevde che "2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale."
Il successivo art. 55 del D. Lgs in commento, introduce modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e, in particolare "1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole «dal codice civile», sono inserite le seguenti: «o da altre leggi speciali»;
b) alla lettera s-bis), il segno di interpunzione «.» e' sostituito con il seguente: «;»;
c) dopo la lettera s-bis) e' inserita la seguente: «s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.».".
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