Cassazione: applicabile anche alla bancarotta documentale la causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto

La Corte di Cassazione afferma che, anche in caso di bancarotta documentale, è applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, spiegando che …

Applicabile anche alla bancarotta documentale la causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto

24-11-2021

La Cassazione, Sezione V Penale, ricorda che era già stato chiarito dalle Sezioni Unite (Sez. Un., n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) come, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis c.p., il giudizio sulla tenuità richieda una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Ricorda altresì la Suprema Corte che il tema della rilevanza del danno nell'ambito del reato di bancarotta documentale è stato elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini dell'applicazione delle circostanze previste dall'art. 219, L. Fall..

Inoltre, la valutazione dell'esistenza e dell'entità del danno risulta, dunque, anche nelle fattispecie fallimentari documentali necessariamente ancorata alla specifica valutazione di dati obiettivi, evincibili dall'istruttoria dibattimentale e dalle allegazioni delle parti.

La Corte ricorda ancora che, anche ai predetti fini, in tema di bancarotta documentale la nozione di danno è delimitata al pregiudizio cagionato dal fatto di reato globalmente considerato, da valutarsi sia in relazione all'impossibilità di ricostruire, totalmente o parzialmente, la situazione contabile dell'impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, sia in relazione alla diminuzione che l'omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori.

E siffatta valutazione non risolve ex se - come già rilevato - la questione dell'applicazione della causa di non punibilità, che invece postula, necessariamente, ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p., un apprezzamento complessivo.

STAY TUNED

Interessato a questo articolo ? Iscriviti alla nostra newsletter