CCI e reati fallimentari
La Legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza) ha recepito pressoché integralmente l'impostazione data alla riforma dalla Commissione Rordorf, senza pertanto procedere ad una revisione generale delle disposizioni penali contemplate nella legge fallimentare.
Il D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, d’ora in poi per brevità, CCI) ha dato attuazione a tale impostazione, nel prevedere che fino alla data di entrata in vigore della riforma (15 agosto 2020) continueranno ad applicarsi le previsioni della legge fallimentare e quelle della legge sul sovraindebitamento (art. 390, comma 3, ), il CCI ha rispettato le indicazioni della delega, ad eccezione della sfera processuali e, in particolare, per quello che riguarda i rapporti tra procedure concorsuali e misure penali.
La relazione illustrativa del progetto della Commissione Rordorf aveva rimarcato, in merito alla mancata revisione della parte sostanziale del diritto penale fallimentare, l'esistenza di una lacuna da colmare visto il "diverso modo di porsi del legislatore di fronte al fenomeno" della crisi e dell’insolvenza e, quindi, la presenza di "una riforma organica dell’intera materia" sembrava rendere imprescindibile anche la revisione della parte penale.
Disposizioni penali nel CCI
Gli articoli da 322 a 328 del capo III del CCI corrispondono agli articoli da 216 a 222 della L. fall. e puniscono allo stesso modo le condotte del fallito e dell’imprenditore in liquidazione giudiziale.
Gli artt. 329-340 del CCI riproducono gli articoli 223-234 della legge fallimentare, con una sola differenza poiché la pena della bancarotta fraudolenta si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società in liquidazione giudiziale che hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della società; in istanza la modifica risulta di carattere letterale rispetto al previgente termine “fallimento”.
Con riferimento all’236-bis della L. fall., l’art. 342 CCI (“falso in attestazioni e relazioni”) ha precisato meglio la condotta sanzionata, con precise indicazioni del contenuto delle informazioni rilevanti la cui omissione costituisce reato.
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