Sanzioni per frodi IVA nei reati presupposto del D. Lgs. 231/2001

Con l’approvazione Direttiva 2017/1371/UE, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione ….

Sanzioni per frodi IVA ex D. Lgs. 231/01

11-10-2019

Direttiva UE 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017

Con l'approvazione Direttiva 2017/1371/UE, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF), si rinnova  il dibattito circa l'applicabilità ai reati tributari delle previsioni di cui al l D. Lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità da reato degli enti giuridici, sia o meno applicabile ai casi di commissione di reati tributari.

Secondo la direttiva in questione, la tutela degli interessi finanziari dell’UE «riguarda non solo la gestione degli stanziamenti di bilancio, ma si estende a qualsiasi misura che incida o che minacci di incidere negativamente sul suo patrimonio e su quello degli Stati membri, nella misura in cui è di interesse per le politiche dell'Unione».

Per interessi finanziari dell'Unione, la Direttiva precisa che devono intendersi, ex art. 2.1

a) «tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: i) del bilancio dell'Unione; ii) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati».

Per persona giuridica ex art. 2.1 b), di intende «qualsiasi entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche».

Quanto alla porta di detta direttiva, nel § 2 del medesimo articolo è previsto che essa si applichi esclusivamente con riguardo ai «casi di reati gravi contro il sistema comune dell’IVA», come tali intendendo quelli caratterizzati, per un verso, dalla natura transfrontaliera delle condotte illecite e, per altro, da una capacità lesiva quantitativamente individuata nel «danno complessivo pari ad almeno 10 000 000 EUR».

La c.d. Direttiva PIF

Le tipologie di frode

La nozione di frode è contenuta nel disposto dell’art. 3 che individua quattro «(sotto) ipotesi» in ragione della pertinenza alle spese ovvero alle entrate nonché quelle derivanti dalle risorse proprie provenienti dall’IVA ex § 2 d).

La tutela degli interessi finanziari dell’UE, infatti, viene perseguita anche mediante la repressione di altri reati, c.d. connessi, individuati dall’art. 4: il riciclaggio di denaro come descritto nella Direttiva 2015/849 e riguardante beni provenienti dai reati rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva PIF (§ 1); la corruzione attiva e passiva (§ 2); l’appropriazione indebita (§ 3).

Per  alcuni dei reati menzionati, la Direttiva fa proprie nozioni non totalmente coincidenti con le corrispondenti fattispecie previste dal nostro ordinamento.

Ad esempio, per corruzione passiva si intende «l'azione del funzionario pubblico che, diretta- mente o tramite un intermediario, solleciti o riceva vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetti la promessa per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione» e, per corruzione attiva si intende «l'azione di una persona che prometta, offra o procuri a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione».

Ancora, per appropriazione indebita si intende «l'azione del funzionario pubblico, incaricato direttamente o indirettamente della gestione di fondi o beni, tesa a impegnare o ero- gare fondi o ad appropriarsi di beni o utilizzarli per uno scopo in ogni modo diverso da quello per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell'Unione».

L’art. 4.4 definisce il funzionario pubblico come «un funzionario dell'Unione o un funzionario nazionale, compresi i funzionari nazionali di un altro Stato membro e i funzionari nazionali di un paese terzo» [a)], ovvero «qualunque altra persona a cui siano state assegnate o che eserciti funzioni di pubblico servizio che implichino la gestione degli interessi finanziari dell'Unione, o decisioni che li riguardano, negli Stati Membri o in paesi terzi».

L'impatto delle nuove norme

I reati tributari, ad oggi, non rientrano nel campo (espresso) di applicazione della disciplina dettata dal D. Lgs. n. 231/2001.

Tuttavia il dibattito sul tema è infuocato da tempo.

Alcuni ritengono che una simile riforma avrebbe ricadute positive, sotto il profilo della maggiore efficacia di sistema, in termini di maggiore deterrenza rispetto all’inosservanza degli obblighi tributari.

Altri ritengono  invece che l’allargamento ai reati in commento del perimetro punitivo ex D. Lgs. n. 231/2001 non necessario, visto il tenore dell’art. 19 co. 2 del D. Lgs. n. 74/2000, e nonostante il principio di specialità statuito dal co. 1 di detta disposizione, data la possibilità di  irrogare la sanzione tributaria nei confronti dell’ente.

Non solo, non sussistendo in Italia la possibilità di delegare le  funzioni in ambito penal-tributario secondo la Corte di Cassazione, tale circostanza risulterebbe inconciliabile con il paradigma ascrittivo della reposanbailità all'ente di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001.

In ogni caso, allo stato attuale, un allargamento dei reati-presupposto alle fattispecie penal-tributarie comporterebbe una violazione del principio del ne bis in idem, con conseguente violazione dell’art. 4, prot. 7, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, non potendosi sanzionare la medesima violazione in sede sia amministrativa sia penale.

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