Data di consumazione della malversazione a danni dello stato e riflessi sulla responsabilità ex D. Lgs. 231/01
04-12-2023
Nel caso in esame, a questione posta alla Corte di Cassazione concerneva l’individuazione del momento consumativo del reato presupposto di cui all’art. 316-bis c.p. in relazione alla distrazione di un bene finanziato (un’imbarcazione da diporto) dalla finalità pubblica di rafforzamento e qualificazione dei servizi turistici offerti dalla Regione, utilizzando tale imbarcazione in porti ubicati presso un’altra regione.
Da ciò, su impulso del Procuratore Europeo Delegato, era derivato un provvedimento di sequestro anche ai fini della confisca per equivalente, con contestazione dell'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 24, commi 1 e 3.
Con la decisone in commento, la Suprema Corte di Cassazione conferma un proprio orientamento secondo il quale quando l’atto di concessione prevede un termine per la realizzazione delle opere o delle attività di pubblico interesse, tale termine non ha sempre valore dirimente, ma tuttavia il momento in cui si verifica la condotta punita dalla norma incriminatrice ex art. 316-bis, ossia la distrazione delle somme ricevute dalla finalità pubblicistica, nel senso della tutela della corretta gestione delle risorse pubbliche destinate alla realizzazione di opere di incentivazione economica, anche sotto il profilo dell’efficienza economica statale, può verificarsi anche prima della scadenza di un termine formale.
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