Non ricorribile per cassazione la sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater c.p.p. sino allo spirare del termine ex art. 159 C.p.

La Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione, in tema di impugnazioni, ha affermato che, in applicazione del principio generale di tassatività dei mezzi d’impugnazione ….

Non ricorribile per cassazione la sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater c.p.p. sino allo spirare del termine ex art. 159 C.p.

19-12-2023

La Seconda Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, in applicazione del principio generale di tassatività dei mezzi d’impugnazione, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, di cui all’art. 420-quater cod. proc. pen., non è ricorribile per cassazione, fintantoché non sia spirato il termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen., trattandosi di pronunzia revocabile, di natura sostanzialmente interlocutoria, sicché ciò non contrasta con la garanzia sancita dall’art. 111, comma 7, Cost.

Secondo la Corte, la sentenza di cui all'articolo 420 quater c.p.p., diversamente da quanto previsto dall'impianto della L. 103/2014, che imponeva, nel caso non ricorressero le condizioni dell'assenza in senso stretto o in senso lato, il rinvio dell'udienza e il tentativo di notificazione dell'atto di citazione a giudizio a mezzo della polizia giudiziaria (art. 420 bis, comma 5, c.p.p.), introduca un sistema che, solo potenzialmente, porterà alla definizione del processo.

Fino a quando non è spirato li termine di cui al co. 3, dell'art. 420 quater c.p.p., li provvedimento adottato, infatti, è suscettibile di revoca con conseguente prosecuzione del procedimento davanti allo stesso giudice che l'ha emesso e non impedisce, in pendenza del termine, lo svolgimento di atti urgenti, né le misure cautelari (personali o reali) adottate, perdono efficacia (come invece previsto per l'ipotesi di sentenza di non doversi procedere "ordinaria" ex art. 300 c.p.p.).

Da quanto premesso consegue che li provvedimento de quo pur avendo formalmente li nome di sentenza, è destinato ad assumerne i caratteri allo spirare del termine di cui all'art. 420 quater, co. 3, c.p.p., con la conseguenza che fino a quel momento, in applicazione del principio generale di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 568, co.1, c.p.p., essendo revocabile, non è suscettibile di ricorso per cassazione.

Tale conclusione non si pone altresì in contrasto con li parametro fissato dall'art. 1 co. 7, Cost., secondo cui "contro le sentenze e contro i provvedimenti sula libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge", dovendosi rimarcare che la  garanzia costituzionale riguarda i provvedimenti giurisdizionali che abbiano carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su situazioni giuridiche di diritto soggettivo producendo, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale sul piano contenzioso della composizione di interessi contrapposti (Sez. U, .n 25080 del 28/05/2003 Rv. 224610).

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