Frode sportiva nel D. Lgs. 231/01
10-10-2019
La frode sportiva entra nei reati presupposto del d. Lgs. 231/01 cosicché l’ente di appartenenza risponderà per le illecite manipolazioni delle competizioni sportive commesse dai propri dirigenti.
Le società sportive professionistiche dovranno quindi dotarsi di idoneo modello di gestione, organizzazione e controllo che preveda regole interne atte a scongiurare la commissione di frode, nonché di un adeguato Organismo di Vigilanza per evitare le gravi sanzioni previste dal Decreto.
Niente frodi, altrimenti sanzioni
L’attuale assetto normativo rende necessario l’adeguamento da parte dei club sportivi a sistemi di corretta amministrazione, mediante la realizzazione di idonee strutture di gestione e controllo, specie in un periodo storico in cui le società sportive godono di sostanziosi investimenti da parte di grossi gruppi imprenditoriali o di fondi stranieri che preferiranno investire in realtà adeguate ai migliori principi di organizzazione aziendale.
Modello organizzativo obbligatorio
La Legge 3 maggio 2019 n. 39, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulle manipolazioni sportive” il tema della responsabilità amministrativa degli enti entra con forza nel mondo dello sport.
Recependo le direttive europee, la nuova legge ha provveduto a inserire nuovi reati nell’elenco del D.Lgs. 231/01 al fine di prevenire la commissione di illeciti in ambito sportivo.
Il catalogo delle condotte illecite rilevanti D. Lgs. ex 231/01 è stato quindi ampliato, sia in relazione all’organizzazione di giochi e scommesse e sia inserendo quali reati presupposto, il delitto di frode sportiva.
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