La Legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza) ha recepito pressoché integralmente l'impostazione data alla riforma dalla Commissione Rordorf, senza pertanto procedere ad una revisione generale delle disposizioni penali contemplate nella legge fallimentare.
Il D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, d’ora in poi per brevità, CCI) ha dato attuazione a tale impostazione, nel prevedere che fino alla data di entrata in vigore della riforma (15 agosto 2020) continueranno ad applicarsi le previsioni della legge fallimentare e quelle della legge sul sovraindebitamento (art. 390, comma 3, ), il CCI ha rispettato le indicazioni della delega, ad eccezione della sfera processuali e, in particolare, per quello che riguarda i rapporti tra procedure concorsuali e misure penali.
La relazione illustrativa del progetto della Commissione Rordorf aveva rimarcato, in merito alla mancata revisione della parte sostanziale del diritto penale fallimentare, l'esistenza di una lacuna da colmare visto il "diverso modo di porsi del legislatore di fronte al fenomeno" della crisi e dell’insolvenza e, quindi, la presenza di "una riforma organica dell’intera materia" sembrava rendere imprescindibile anche la revisione della parte penale.