Le novità del "Regolamento"
Il 18 agosto 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Anac, delibera 1 luglio 2020 “Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001”, entrato in vigore il 2 settembre 2020 e si applicherà ai soli procedimenti sanzionatori avviati successivamente (art. 20).
Il provvedimento in esame riesce finalmente a disciplinare la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte del whistleblower; l’accertamento di eventuali comportamenti ritorsivi adottati nei confronti del segnalante e il procedimento di irrogazione delle relative sanzioni.
La norma regolamenta anche le modalità di accertamento del mancato svolgimento da parte del responsabile dell’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute ed il procedimento per l’irrogazione delle relative sanzioni; infine, il regolamento disciplina l’accertamento dell’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle stabilite dalle linee guida ANAC e conseguente applicazione delle relative sanzioni.
Il regolamento si occupa inoltre indicare un ordine di priorità di gestione delle segnalazioni e comunicazioni ricevute, le quali saranno evase dall’ANAC secondo la gravità delle violazioni riferite e la reiterazione delle stesse (art. 7).
Il Capo II del regolamento fornisce una disciplina della gestione delle segnalazioni di condotte illecite, fissando un termine di 180 giorni affinché l’ANAC possa valutarle e determinarsi in merito all’archiviazione o allo ‘smistamento’ ad altro ufficio o all’autorità competente. In particolare, nel caso di segnalazioni rilevanti sotto il profilo penale o erariale, l’ANAC trasmetterà immediatamente la segnalazione alla competente autorità giudiziaria (art. 8, comma 6).
Nel caso, invece, di segnalazioni di condotte illecite che riguardino magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari, l’ANAC non si occuperà di gestire la segnalazione, ma informerà il whistleblower della possibilità di inoltrarla al CSM quale organo di autogoverno della magistratura. Tuttavia, nel caso in cui la segnalazione rilevi sotto il profilo penale o erariale, l’ANAC la trasmetterà de plano all’autorità giudiziaria competente (art. 8, comma 8).
Affinché l’Autorità Nazionale Anticorruzione possa ottemperare alla prescritta opera di qualificazione, gestione ed evasione delle segnalazioni, quest’ultime dovranno riportare a pena di inammissibilità
a) la denominazione e i recapiti del whistleblower nonché, se posseduto, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui l’Autorità possa indirizzare eventuali comunicazioni
b) l'autore della presunta violazione
c) i fatti all'origine della comunicazione
d) una descrizione delle ragioni connesse all’attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati”(art. 8, comma 2)
Il procedimento sanzionatorio
Con riferimento al procedimento sanzionatorio, disciplinato al Capo III, il regolamento effettua una distinzione a seconda della natura della violazione accertata, prevedendo un doppio binario procedurale.
Nelle ipotesi in cui si accerti l’assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni, il procedimento sanzionatorio seguirà un iter semplificato, viceversa, nel caso di violazioni relative a misure ritorsive nei confronti del whistleblower (anche nel caso di omessa verifica e analisi delle segnalazioni da parte del responsabile), il procedimento seguirà invece un iter ordinario, composto da una fase pre- istruttoria, dalla eventuale conseguente apertura del procedimento, da una fase istruttoria ed una fase decisionale.
La fase pre-istruttoria sarà dedicata allo scrutinio relativo alle condizioni di ammissibilità e procedibilità dell’asserita violazione.
Laddove fosse necessario richiedere chiarimenti o integrazioni documentali, si potrà procedere all’audizione delle persone in grado di riferire, ovvero all’acquisizione documentale entro il termine di 30 giorni.
Acquisita l’integrazione probatoria, oppure decorso inutilmente tale termine, entro 90 giorni, prorogabili per particolari esigenze istruttorie per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, l’ufficio dovrà determinarsi in ordine all’archiviazione oppure all’instaurazione del procedimento sanzionatorio.
In tale ultima ipotesi, si aprirà la fase di formale contestazione dell’addebito al responsabile, cui seguirà la fase istruttoria, della durata di 180 giorni, salvo ipotesi di sospensione dei termini tassativamente prescritte dal regolamento, nella quale - in analogia alla struttura ed alle garanzie tipiche del procedimento penale, l’interessato potrà estrarre copia della documentazione riguardante l’addebito contestato, chiedere di essere ascoltato, presentare memorie scritte e documenti.
L’ultimo segmento del procedimento sanzionatorio riguarderà la fase decisionale, nella quale l’ANAC, su proposta dell’ufficio competente, potrà richiedere un supplemento di attività istruttoria, indicando specificamente gli elementi da acquisire o i profili da approfondire, convocare i soggetti interessati o coloro che possono riferire su circostanze utili alla decisione ed adottare il provvedimento finale, contenente l’archiviazione del procedimento oppure la declaratoria di nullità degli atti ritorsivi e l’ammontare delle sanzioni irrogate
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